L’iter da seguire per dividere in due una casa
Possono essere tante le situazioni che ti indicono a decidere di suddividere la casa in due ambienti separati ed indipendenti. l’esigenza di dare una vita autonoma ai figli, mettere a frutto attraverso un affitto una parte della casa, la vendita di una porzione di essa fino anche all’esigenza di separare le vite tua e di tua moglie a causa della separazione o altri motivi che ti verranno in mente.
Certo, questo può essere un progetto realizzabile anche in relazione alla grandezza della casa, sebbene sia sempre possibile andare a trasformare una grande stanza in un monolocale, non è strettamente necessario che le due unità abitative che si vanno a realizzare debbano essere di ampia superficie. Tutto parte, ovviamente dallo studio di fattibilità e dalla progettazione della divisione, dopo di che occorre, prima di realizzare i lavori, seguire un iter burocratico per non incorrere in sanzioni che possono essere anche pesanti.
La cosa non ti deve spaventare, l’iter non è poi così complesso, si può quasi ritenere che è più facile dividere una casa in due che fare l’inverso. La semplificazione delle procedure deriva dal Decreto Salva Italia dell’allora Governo Monti che ha introdotto delle semplificazioni nel frazionamento ed accorpamento di unità immobiliari al fine di agevolare lo sviluppo del settore edilizio che è strategico nell’economia nazionale. Facilitare la burocrazia e l’iter significa, evidentemente stimolare le persone a compiere questi lavori, quindi andare nella direzione di aumentare il lavoro alle imprese edili.
La nuova normativa rende più snella la procedura abolendo l’obbligo del permesso da parte del Comune ma con la limitazione che i lavori non devono comportare un incremento di volume complessivo dell’edificio e occorre che i lavori siano eseguiti a regola d’arte seguendo tutte le normative vigenti per lo spostamento di pareti, l’apertura di porte interne, il miglioramento dei servizi igienici eccetera.
Non è possibile, quindi, costruire stanze in più se questo comporta un incremento del volume complessivo, mentre sono ricavabili più stanze sacrificando dello spazio in quelle esistenti con la costruzione di muri di separazione in quanto questo non aumenta il volume; Non è, inoltre, possibile eseguire tali lavori se la conseguenza è un cambio di destinazione d’uso che è ancora sottoposto all’obbligo di permesso comunale.
L’iter da seguire
Per procedere alla divisione in due di una casa occorre prima di iniziare i lavori comunicare al Comune l’inizio lavori con il “CILA”; tale comunicazione deve essere fatta all’ufficio tecnico comunale da parte di un tecnico abilitato ai lavori, ad esempio un geometra un Architetto o un Ingegnere. Attraverso questa dichiarazione il Professionista assume su di se la responsabilità dei lavori e contemporaneamente attesta che i lavori sono fatti in conformità alle regole e ai piani approvati, che sono compatibili con la normativa antisismica e con quella sul rendimento energetico e ancora che i lavori non interessano parti strutturali dell’edificio. Al CILA deve essere allegato anche il progetto in forma di disegni tecnici in cui sia chiaramente evidenziata la modifica alla casa e i dati dell’impresa che eseguirà i lavori. Al termine dei lavori deve essere presentata la relativa comunicazione che darà origine da parte del Comune alla tempestiva trasmissione al Catasto per l’Aggiornamento Catastale.
Quali sono i costi
Parliamo, evidentemente non dei costi relativi ai lavori e alle parcelle dei professionisti interessati al lavoro di separazione degli ambienti ma dei costi dell’iter burocratico. Non si devono pagare al Comune degli oneri a meno che nella realizzazione del progetto non sia insito un incremento della superficie calpestabile e che lo stesso non generi maggiori costi in termini di servizi comunali, quello che viene normalmente chiamato il carico urbanistico e che si riferisce alla fognatura, al servizio idrico eccetera. Se dovesse ricorrere questo caso, gli oneri da pagare al Comune son quantificati sulla base di tabelle elaborate e deliberate dal Comune stesso, quindi variabili da un Comune all’altro, non univoche sul territorio nazionale.
Non l’abbiamo puntualizzato ma è ovvio che se i lavori interessano un condominio, è necessaria l’approvazione dell’assemblea condominiale ma solo se i lavori interessano una modifica visibile dall’esterno, mentre se non è necessaria se i lavori sono unicamente interni senza incidenza sull’esterno. In questo caso è opportuna una comunicazione all’Amministratore e l’impegno ad arrecare meno disturbo possibile agli altri condomini e, ovviamente, pregiudizio alla sicurezza, stabilità e al decoro dell’edificio.